Comuni Italiani Art. 30 - Deleghe. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo IV - Il Sindaco
Art. 30 - Deleghe
1. Il Sindaco può con proprio decreto delegare singoli assessori all'esercizio delle proprie funzioni amministrative e alla firma di atti che non spettino per legge, statuto o regolamento ai responsabili delle strutture di vertice del Comune, al Direttore Generale se nominato, al Segretario Generale.

2. Le deleghe si riferiscono a settori di attività attribuiti dalla legge al Comune oppure a programmi specifici previsti nelle linee programmatiche.

3. Il Sindaco può modificare e revocare l'attribuzione delle deleghe di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Dei provvedimenti di delega agli assessori e delle loro modifiche viene data comunicazione al Consiglio comunale.

5. Gli assessori relazionano alla Giunta e al Consiglio su proposte di deliberazioni concernenti le materie per cui sono stati delegati.

6. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione anche a consiglieri comunali. Detti incarichi non possono configurarsi in alcun caso come delega di funzioni. Essi assumono natura strettamente collaborativa e di consulenza nei confronti del Sindaco. Gli incarichi debbono rimanere entro limiti ristretti a uno specifico argomento, sono limitati nel tempo e sono privi di rilevanza esterna.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Mozione di Sfiducia
Art. 29 - Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo
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