Comuni Italiani Art. 46 - Referendum. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo III - Partecipazione e Informazione dei Cittadini
Capo III - La Partecipazione All'attività del Comune
Art. 46 - Referendum
1. Per la miglior tutela degli interessi collettivi possono avere luogo dei referendum consultivi, propositivi o abrogativi.

2. Il referendum attua la consultazione di tutti gli elettori del Comune su argomenti di esclusiva competenza locale e che hanno rilevanza per l'intera comunità.

3. Il referendum può essere promosso:
a) il Referendum può essere promosso da 1500 elettori del Comune, mediante sottoscrizione a firme autenticate;
b) dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento su cui il Consiglio comunale ha competenza deliberativa esclusiva, ad eccezione dei seguenti:
a) revisione dello Statuto;
b) tributi;
c) bilancio;
d) espropriazioni per pubblica utilità;
e) designazioni e nomine;
f) questioni sulle quali si è già svolto un referendum nei cinque anni precedenti.

5. L'ammissibilità del referendum nonché la regolarità delle firme sono verificate da una commissione composta dal Segretario comunale e da due legali esperti, designati uno dalla maggioranza e uno dall'opposizione.

6. Contro la dichiarazione di inammissibilità del referendum non è ammesso appello.

7. Il referendum è indetto dal Sindaco entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione.

8. Il referendum non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali e nei tre mesi antecedenti qualsiasi consultazione elettorale.

9. Affinché il referendum sia valido occorre che abbia partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

10. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro un mese dalla proclamazione del risultato, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

11. Il Consiglio comunale si pronuncia sul risultato referendario ed assume, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del Referendum.

12. La pronuncia sul risultato referendario deve essere assunta, con adeguata e analitica motivazione, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, resa per appello nominale.

13. Il Regolamento disciplina le norme di dettaglio non previste nel presente articolo, ed in particolare le modalità di costituzione del Comitato promotore ed il termine per la raccolta delle firme.

 
Altri Articoli:
Art. 47 - Istanze
Art. 45 - Riunioni ed Assemblee
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