Comuni Italiani Art. 50 - Istituzione e Attribuzioni. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo III - Partecipazione e Informazione dei Cittadini
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 50 - Istituzione e Attribuzioni
1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione è istituito l'ufficio del Difensore civico.

2. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di singoli cittadini o di Associazioni, Enti o Società che abbiano una pratica in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione o gli Enti da essa dipendenti affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.

3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza o quando abbia comunque notizia di disfunzioni o abusi.

4. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

 
Altri Articoli:
Art. 51 - Poteri
Art. 49 - Proposte
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Carmagnola
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Carmagnola

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Casalborgone Comune di Carignano Lista