Comuni Italiani Art. 51 - Poteri. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo III - Partecipazione e Informazione dei Cittadini
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 51 - Poteri
1. Il Difensore Civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, e convocare il responsabile dell'Ufficio competente, previo interessamento del Segretario generale e del Direttore generale se nominato, al fine di ottenere ogni informazione utile sullo stato della pratica. Può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti.

2. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

3. Ove il Difensore Civico incontri difficoltà od ostacoli al suo operare, e ritenga di attribuirne la responsabilità alla condotta di taluni impiegati o Dirigenti, egli ne riferisce immediatamente al Sindaco.

4. Ove il Difensore Civico ravvisi, nella condotta di impiegati o Dirigenti, fatti costituenti illecito disciplinare, ne riferisce immediatamente all'organo responsabile che è tenuto a promuovere l'azione disciplinare.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Nomina, Durata in Carica, Revoca e Cessazione
Art. 50 - Istituzione e Attribuzioni
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