Comuni Italiani Art. 74 - Servizio di Tesoreria. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo VI - Finanza e Contabilitā
Art. 74 - Servizio di Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria č affidato dal Consiglio ad un istituto di credito ovvero al concessionario del servizio di riscossione tributi, con le modalitā definite dal Regolamento di contabilitā.

2. Il servizio di tesoreria, regolato da apposita convenzione, comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali e delle altre spese fisse dovute per legge.

3. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle vigenti leggi.

4. Il Regolamento di contabilitā stabilisce le modalitā relative al servizio di tesoreria ed ai servizi del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 
Altri Articoli:
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Art. 73 - Rendiconto della Gestione
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