Comuni Italiani Art. 71 - Petizione. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo III - Partecipazione Popolare
Art. 71 - Petizione
1. I cittadini residenti, che abbiano compiuto il 16° anno di età e coloro che hanno la sede abituale di lavoro nel territorio comunale, in numero pari ad almeno l'1% della totalità dei cittadini residenti, possono presentare petizioni scritte al Sindaco, in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere l'adozione di atti amministrativi o l'assunzione di iniziative di interesse collettivo.

2. L'organo a cui la petizione è rivolta deve prenderla in esame con atto espresso entro 60 giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.

3. Le decisioni assunte dall'organo competente vengono comunicate agli interessati entro venti giorni.

 
Altri Articoli:
Art. 72 - Proposte
Art. 70 - Istanze
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