Comuni Italiani Art. 40 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Caselette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caselettesi

Statuto Comune di Caselette

Titolo V - Forme Associate di Cooperazione
Art. 40 - Accordi di Programma
Per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, il Comune può promuovere e concludere accordi di programma.

L'accordo, definito e stipulato dal Sindaco, deve altresì prevedere oltre alle forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori:
a) i tempi e le modalità delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) un piano finanziario da cui sia possibile desumere i costi, le fonti di finanziamento ed il sistema regolante i rapporti tra gli Enti coinvolti; c ) il coordinamento con altri ed eventuali connessi adempimenti.

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Partecipazione
Art. 39 - Unione dei Comuni
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