Comuni Italiani Art. 45 - Referendum Consultivi. Statuto Comunale di Caselette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caselettesi

Statuto Comune di Caselette

Titolo V - Forme Associate di Cooperazione
Art. 45 - Referendum Consultivi
Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attivitā amministrativa č prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

Sono escluse dal referendum le materie concernenti i tributi locali, gli atti di bilancio, le norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per cinque anni, le materie giā oggetto di precedenti referendum con esito negativo. L'iniziativa dei referendum viene presa dal Consiglio comunale o su proposta del quaranta per cento degli elettori dei Comune. Le sottoscrizioni di tale proposta dovranno essere autenticate nelle forme di legge.

Le modalitā operative per la consultazione referendaria formano oggetto di apposita normativa che, approvata dal Consiglio comunale, viene successivamente depositata presso la Segreteria a disposizione dei cittadini.

Il referendum non č valido se non partecipa oltre la metā degli aventi diritto.

I referendum consultivi non hanno luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Effetti dei Referendum
Art. 44 - Procedura per l'Ammissione di Istanze, Petizioni e Proposte
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