Comuni Italiani Articolo 14 - Commissioni. Statuto Comunale di Caselle Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casellesi

Statuto Comune di Caselle Torinese

Parte II - Organizzazione Strutturale
Titolo I°: Organi Elettivi
Sezione I - Il Consiglio Comunale
Articolo 14 - Commissioni
1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce, nel suo seno, Commissioni Consultive Permanenti. Le Commissioni concorrono allo svolgimento dell'attività amministrativa del Comune nei modi stabiliti dal Regolamento, soprattutto attraverso l'esame preventivo ed il rilascio di parere sui più importanti provvedimenti consiliari, per snellire ed accelerare i lavori del Consiglio Comunale.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto dei principi di controllo, partecipazione e trasparenza e del criterio proporzionale. Le Commissioni Permanenti saranno formate da un rappresentante per ogni gruppo consiliare. Il voto di ogni rappresentante equivale al numero dei consiglieri del gruppo di appartenenza.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali e temporanee allo scopo di:
a) esperire indagini conoscitive ed esaminare, riferendone successivamente al Consiglio stesso, questioni di particolare interesse per l'Ente;
b) svolgere inchieste su fatti e situazioni connesse all'esercizio dell'attività dell'Ente.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento. Delle stesse viene redatto sintetico verbale.

6. Il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

7. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, spetta alle opposizioni.

 
Altri Articoli:
Articolo 15 - Verbalizzazione Sedute
Articolo 13 - Gruppi Consiliari e Capi-Gruppo
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