Comuni Italiani Articolo 8 - Eleggibilità - Posizione Giuridica dei Consiglieri e Funzioni. Statuto Comunale di Caselle Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casellesi

Statuto Comune di Caselle Torinese

Parte II - Organizzazione Strutturale
Titolo I°: Organi Elettivi
Sezione I - Il Consiglio Comunale
Articolo 8 - Eleggibilità - Posizione Giuridica dei Consiglieri e Funzioni
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato.

2. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.

3. I Consiglieri Comunali entrano in carica al momento della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, all'atto della relativa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale.

4. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare eventuali ineleggibilità o incompatibilità di qualcuno di essi, quando ne sussistano le cause, provvedendo alle surrogazioni. Quando successivamente alla elezione si verifichino cause di ineleggibilità o incompatibilità si provvede ai sensi di quanto disposto dall'art. 69 del T.U. 18.8.2000 n. 267.

5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è espressamente indicato, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

6. Nella prima seduta il Consiglio Comunale deve anche provvedere all'elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale secondo quanto previsto dalla legge.

7. Entro il termine di 45 giorni dall'elezione il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche nonché alla verifica della loro attuazione con cadenza almeno semestrale.

8. La posizione giuridica dei Consiglieri Comunali è regolata dalla legge.

9. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

10. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

11. Le competenze sono esercitate con le modalità stabilite dalle leggi, dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al successivo comma.

12. Il Consiglio adotta i provvedimenti concernenti l'organizzazione dei propri lavori in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento interno.

13. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione consiliare. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e proporre mozioni, nell'osservanza delle procedure indicate dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

14. Il regime delle aspettative, permessi e indennità dei Consiglieri Comunali per l'espletamento del loro mandato è disciplinato dalla legge. E' consentita, a richiesta, la trasformazione dei gettoni di presenza da corrispondersi ai Consiglieri, in indennità di funzione. In caso di scelta dell'indennità di funzione, qualora si verificasse l'assenza non giustificata dagli organi collegiali verranno applicate detrazioni secondo quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale.

15. Il Comune, a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede giudiziaria ai Consiglieri, Assessori e Sindaco che si dovessero trovare implicati, a seguito di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, per ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflittualità di interesse con l'Ente.

16. Decadono dalla carica di Consiglieri Comunali, i Consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive e non giustificate del Consiglio. La proposta di decadenza fatta d'ufficio o presentata da qualsiasi elettore e/o Prefetto deve essere notificata all'interessato che potrà nel termine di 15 giorni dalla notifica presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente detto termine il Consiglio Comunale procederà alla pronuncia di decadenza. In caso di presentazione di giustificazioni, sulle medesime si pronuncia ugualmente il Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

17. I Consiglieri Comunali sono sospesi dalla loro carica di diritto nei casi previsti dalla legge. In tal caso il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato vengano meno le misure che l'avevano determinata.

 
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Articolo 7 - Durata in Carica, Composizione, Funzionamento
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