Comuni Italiani Articolo 80 - Diritto di Informazione. Statuto Comunale di Caselle Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casellesi

Statuto Comune di Caselle Torinese

Parte III - Ordinamento Funzionale
Titolo II° - Partecipazione Popolare
Articolo 80 - Diritto di Informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

 
Altri Articoli:
Articolo 81 - il Difensore Civico
Articolo 79 - Diritto di Accesso
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Caselle Torinese
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Caselle Torinese

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Castagneto Po Comune di Caselette Lista