Comuni Italiani Art. 2 - Finalitą. Statuto Comunale di Castagneto Po (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castagnetesi

Statuto Comune di Castagneto Po

Titolo I - Elementi Costitutivi
Art. 2 - Finalitą
1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunitą, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilitą ambientali.

2. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalitą:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Castagneto Po; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attivitą culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunitą, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtą della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternitą e della paternitą, assicurando sostegno alla corresponsabilitą dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertą di educazione;
g) rispetto e tutela delle libertą etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i) riconoscimento di pari opportunitą professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
j) promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunitą locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.

3. Il Comune infine:
- concorre a garantire la tutela al diritto alla salute e dei diritti degli ammalati attraverso idonei interventi che lo rendono effettivo sul territorio e nei luoghi di lavoro;
- garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;
- garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualitą della vita;
- attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualitą del tessuto urbano;
- ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietą tra i popoli come sancito dalla Costituzione;
- favorisce la conoscenza della lingua piemontese ai sensi della legge regionale n. 26/1990.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
Art. 1 - Principi Fondamentali
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