Comuni Italiani Art. 29 - Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi

Statuto Comune di Castellamonte

Parte II - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi
Capo III - Sindaco
Art. 29 - Mozioni di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Dimissioni e Impedimento Permanente del Sindaco
Art. 28 - Vicesindaco
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