Comuni Italiani Art. 94 - Ordinanze. Statuto Comunale di Castellamonte (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini castellamontesi

Statuto Comune di Castellamonte

Parte III - Ordinamento Funzionale
Titolo III - Funzione Normativa
Capo I - Statuto - Ordinanze e Regolamenti
Art. 94 - Ordinanze
1. I Responsabili di Settore emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle propria funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

4. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

 
Altri Articoli:
Art. 95 - Modalità per la Revisione dello Statuto
Art. 93 - Contravvenzioni ai Regolamenti
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