Comuni Italiani Art. 17 - Elezioni e Prerogative. Statuto Comunale di Colleretto Castelnuovo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini collerettesi

Statuto Comune di Colleretto Castelnuovo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 17 - Elezioni e Prerogative
1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune.

2. Nel caso in cui il documento programmatico non sia stato presentato almeno ventiquattro ore prima della seduta, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente, purché ciò sia possibile rispettando il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, dell'art.34, legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'elezione della nuova Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Composizione
Art. 16 - Giunta Comunale
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