Comuni Italiani Art. 25 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Colleretto Castelnuovo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini collerettesi

Statuto Comune di Colleretto Castelnuovo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 25 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco:
a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta č formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
b) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
d) Propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede;
e) Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenza ed attribuzioni, ad uno o pių Assessori;
f) Delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al segretario comunale;
g) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
 
Altri Articoli:
Art. 26 - Attribuzioni Servizi Statali
Art. 24 - Attribuzioni di Vigilanza
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