Comuni Italiani Art. 27 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Colleretto Castelnuovo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini collerettesi

Statuto Comune di Colleretto Castelnuovo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 27 - Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.

3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 28 - Principi e Criteri Fondamentali di Gestione
Art. 26 - Attribuzioni Servizi Statali
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