Comuni Italiani Art. 10 - Commissioni. Statuto Comunale di Exilles (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini esillesi

Statuto Comune di Exilles

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 10 - Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

3. La deliberazione di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Consiglieri
Art. 9 - Linee Programmatiche di Mandato
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