Comuni Italiani Art. 23 - Giunta Comunale e sua Composizione. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi

Statuto Comune di Foglizzo

Parte I - Ordinamento Strutturale - Organi Elettivi
Capo II - Consiglieri Comunali
Art. 23 - Giunta Comunale e sua Composizione
1. La Giunta comunale è l'organo di governo del comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, nominati dal sindaco.

5. La metà dei componenti la giunta potrà essere nominata tra i cittadini non consiglieri, che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità ed in possesso dei requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
Art. 22 - Gruppi Consigliari
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