Comuni Italiani Art. 32 - Il Sindaco - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi

Statuto Comune di Foglizzo

Parte I - Ordinamento Strutturale - Organi Elettivi
Capo II - Consiglieri Comunali
Art. 32 - Il Sindaco - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per il referendum previsti dall'art. 6 della legge 142/1990 e s. m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale , scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
 
Altri Articoli:
Art. 33 - Il Sindaco - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 31 - Il Sindaco - Elezione e Cessazione
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