Comuni Italiani Art. 46 - Diritto di Accesso agli Atti. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi

Statuto Comune di Foglizzo

Parte II - Partecipazione Popolare
Capo III - Diritto di Accesso e di Informazione
Art. 46 - Diritto di Accesso agli Atti
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del comune, nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

2. Il regolamento comunale disciplina anche l'esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento dei costi di produzione, conformemente alle disposizioni delle norme vigenti.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l'amministrazione del comune, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all'istruttoria dei procedimenti amministrativi e al rilascio della documentazione richiesta.

 
Altri Articoli:
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Art. 45 - Pubblicità degli Atti
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