Comuni Italiani Art. 67 - Revisore del Conto. Statuto Comunale di Foglizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini foglizzesi

Statuto Comune di Foglizzo

Parte IV - Ordinamento Finanziario
Capo II - Controllo Interno
Art. 67 - Revisore del Conto
1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti previsti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità previsti per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalle norme in materia.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Il regolamento disciplinerà le modalità di revoca e di decadenza, applicando , in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle Società per Azioni.

3. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti e ne fissa il compenso.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. Il revisore, se richiesto, partecipa alle sedute del consiglio, delle commissioni, della giunta e dei consigli di amministrazione delle istituzioni, potendo intervenire per dare comunicazioni e fornire spiegazioni.

 
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