Comuni Italiani Art. 22 - Nomina, Composizione e Durata in Carica. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte II - La Struttura
Titolo I - Gli Organi
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 22 - Nomina, Composizione e Durata in Carica
1. La Giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori fino al numero massimo stabilito dalla legge, nominati dal Sindaco fra coloro che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

2. Il Sindaco può in ogni tempo revocare la nomina degli Assessori. Le dimissioni dal mandato di Assessore comunale sono presentate in forma scritta all'ufficio del Sindaco e sono irrevocabili.

3. Le dimissioni dall'ufficio di Assessore hanno effetto dalla data di presentazione delle stesse e la revoca dalla data di comunicazione all'interessato. Il Sindaco sostituisce gli Assessori cessati dalla carica, comunicandolo agli stessi, al Consiglio comunale nella prima seduta da tenersi non oltre trenta giorni, alla Giunta comunale riunita entro tre giorni e ai dirigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Competenze della Giunta e Iniziativa Deliberativa
Art. 21 - Vice Sindaco. Affidamenti e Deleghe
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