Comuni Italiani Art. 50 - Del Direttore delle Istituzioni. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo II - I Servizi Pubblici
Capo II - Dell'Organizzazione dei Servizi Pubblici
Art. 50 - Del Direttore delle Istituzioni
1. Il Sindaco nomina il Direttore fra i dipendenti della Città di Ivrea, o con decreto motivato ne dispone l'assunzione con contratto a termine fra coloro che abbiano i requisiti di professionalità richiesti e siano degni di fiducia. Il Direttore cessa di diritto dopo sei mesi dall'elezione del nuovo Sindaco, ma può essere revocato in ogni tempo, previo parere del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, per il venir meno delle condizioni di nomina.

2. Il Direttore ha la responsabilità della gestione dell'istituzione, la rappresentanza in giudizio ed emana gli atti che importino una spesa non superiore a cinquanta milioni.

 
Altri Articoli:
Art. 51 - Commissariamento di Aziende e Istituzioni
Art. 49 - Organi delle Istituzioni Comunali
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