Comuni Italiani Art. 55 - Forme di Partecipazione. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attività Pubblica
Capo I - Determinazione delle Scelte
Art. 55 - Forme di Partecipazione
1. Sono modalità di partecipazione alla gestione dell'Amministrazione pubblica: le istanze, le proposte, le petizioni, l'iscrizione agli Albi delle associazioni, l'iniziativa per l'adozione di atti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, i referendum, le consultazioni e le consulte, nonché ogni altra prevista dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione, la Città di Ivrea assicura l'accesso alle strutture da essa dipendenti o controllate dei terzi interessati ed in particolare alle associazioni disciplinate dal presente statuto, secondo le norme stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.

3. La Città di Ivrea si dota di una consulta per i problemi dell'immigrazione e delle pari opportunità.

4. La città di Ivrea istituisce la figura del Consigliere aggiunto straniero in numero di uno, che avrà titolo di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero legale della seduta.

5. Il Consigliere aggiunto straniero viene eletto dai cittadini stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel comune di Ivrea.

6. L'elezione del Consigliere aggiunto straniero è disciplinata da apposito regolamento ed avviene in coincidenza con l'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale, tranne per quanto riguarda la sua prima elezione.

7. La durata in carica è la stessa del Consiglio Comunale.

8. Il Consigliere aggiunto straniero ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le norme regolamentari vigenti; ha diritto di ottenere dagli uffici comunali le informazioni che riguardano le materie previste nell'ordine del giorno dei Consigli comunali, delle relative commissioni permanenti per quanto concerne l'esercizio delle funzioni consiliari ad esso attribuite. Gli è altresì riconosciuto il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi in conformità alla legge e alla relativa regolamentazione comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 56 - Istanze, Proposte, Petizioni
Art. 54 - La Partecipazione al Procedimento. Gli Accordi
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