Comuni Italiani Art. 59 - Referendum. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attività Pubblica
Capo I - Determinazione delle Scelte
Art. 59 - Referendum
1. Un referendum, sia consultivo che abrogativo, dei cittadini residenti nella Città di Ivrea è indetto dal Sindaco qualora lo richiedano il cinque per cento degli elettori del Consiglio comunale risultante dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti, previa verifica delle relative sottoscrizioni raccolte sulla base dei quesiti ammessi, secondo i termini e le modalità stabilite dal regolamento degli istituti di partecipazione.

2. Il referendum, avente ad oggetto anche atti amministrativi, deve essere proposto per un numero massimo di cinque quesiti, facilmente comprensibili, determinati e relativi alla stessa materia di esclusiva competenza locale.

3. Oltre che per violazione dei commi precedenti e delle norme procedurali stabilite nel regolamento degli istituti di partecipazione, il referendum è inammissibile se i quesiti sono relativi a: a) tributi, mutui o prestiti; b) i documenti programmatici; c) i piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni; d) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; e) persone fisiche, ivi compresa la loro nomina o revoca ad una carica o ufficio; f) attività amministrative senza discrezionalità alcuna o a provvedimenti cautelari; g) quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi tre anni dal giorno del voto.

4. L'ammissibilità del referendum è accertata, entro venti giorni dalla richiesta, da un collegio comporto dal Giudice di Pace, dal Difensore civico e dal Segretario Generale.

5. Il Sindaco indice il referendum in modo che la votazione possa aver luogo entro sette mesi dal deposito delle sottoscrizioni, salvo coincidenza con altre operazioni di voto, in tutti i casi in cui non sia stata comunicata ai rappresentanti dei sottoscrittori la motivata deliberazione della Giunta comunale di inammissibilità dei quesiti entro quarantacinque giorni dal deposito di essi, ovvero la deliberazione della stessa Giunta di accertamento negativo della validità delle sottoscrizioni entro sessanta giorni dal deposito di quest'ultime.

6. Dei risultati del referendum gli organi comunali competenti debbono tener conto, con atto da emanarsi entro sessanta giorni dal voto, qualora abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto ed i quesiti siano stati approvati a maggioranza dei voti validamente espressi.

 
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