Comuni Italiani Art. 63 - Sull'Attività e sulle Strutture. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte III - L'Attività Amministrativa
Titolo III - La Partecipazione all'Attività Pubblica
Capo II - L'Informazione
Art. 63 - Sull'Attività e sulle Strutture
1. La Giunta comunale cura annualmente l'informazione sull'attività svolta dall'Amministrazione comunale e dagli Enti, società e istituzioni da questa controllati o dipendenti, dando conto dello stato di attuazione del programma presentato per la propria nomina.

2. Il Segretario generale comunale è responsabile direttamente di ogni violazione delle norme che disciplinano l'informazione operate da funzionari del Comune e che, portate a sua conoscenza, non siano state immediatamente rimosse.

3. Il Segretario generale comunale dispone perché sia consentita la consultazione di tutti gli atti e di tutte le informazioni cui possono accedere coloro che vi hanno interesse secondo le norme dello statuto, di legge e di regolamento.

4. Il regolamento sugli istituti di partecipazione può consentire che un dirigente, scelto dal Sindaco o dal Segretario comunale, assuma tutte, o parte, delle responsabilità e dei poteri che spettano al Segretario generale comunale in materia di informazione e partecipazione popolare.

 
Altri Articoli:
Art. 64 - Riconoscimento dei Funzionari e Dipendenti
Art. 62 - Regolamento degli Istituti di Partecipazione
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