Parte IV - Finanza e Contabilitą Titolo III - La Gestione Finanziaria
| | Art. 79 - La Conservazione e Gestione del Patrimonio
| | 1. Il dirigente competente dispone per la conservazione del patrimonio, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro aggiornamento secondo le modalitą stabilite dal regolamento dell'organizzazione comunale e la migliore redditivitą dei beni stessi, disponendone o proponendone l'alienazione, ove i costi di manutenzione siano elevati, o si debba con il ricavato degli stessi far fronte ad esigenze straordinarie di finanziamento dell'Ente. |
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