Comuni Italiani Art. 81 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti. Statuto Comunale di Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini eporediesi

Statuto Comune di Ivrea

Parte IV - Finanza e Contabilità
Titolo III - La Gestione Finanziaria
Art. 81 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
1. Unitamente alla redazione del progetto di bilancio, è proposto al Consiglio comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti relativo al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni a partire da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma stesso comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento, le relative spese da sostenere per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse per dare loro attuazione.

3. Le previsioni contenute nel programma devono corrispondere a quelle espresse nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale e le eventuali variazioni di uno di essi debbono essere approvate contestualmente alle corrispondenti variazioni da apportare agli altri.

4. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale.

 
Altri Articoli:
Art. 82 - Appalti e Contratti
Art. 80 - La Programmazione del Bilancio
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Ivrea
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Ivrea

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di La Cassa Comune di Issiglio Lista