1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento. 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti. 4. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. 5. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale. 6. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni: - la nomina del Presidente della Commissione; - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune; - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo - la nomina del Presidente della Commissione; - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune; - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per la determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte. |