Comuni Italiani Art. 2 - Autonomia. Statuto Comunale di Levone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini levonesi

Statuto Comune di Levone

Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 2 - Autonomia
1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. Il Comune, può altresì, delegare alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Provincia ed alle altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione di servizi, quando la dimensione comunale non ne consente una gestione ottimale.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali senti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini sottoforma di volontariato e delle loro formazioni sociali.

 
Altri Articoli:
Art. 3 - Sede
Art. 1 - Definizione
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