Comuni Italiani Art. 31 - Decadenza della Giunta - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Levone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini levonesi

Statuto Comune di Levone

Titolo II - Organi Istituzionali del Comune (Consiglio - Giunta - Sindaco)
Capo II - Giunta e Sindaco
Art. 31 - Decadenza della Giunta - Mozione di Sfiducia
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresė, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui č stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

 
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Art. 30 - Cessazione dalla Carica di Assessore
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