1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute pił idonee, su provvedimenti di loro interesse. 2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive. 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti. 4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi. |