1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale. 2. Non possono essere indetti referendum: a) in materia di tributi locali e di tariffe; b) su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali; c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3. I soggetti promotori del referendum possono essere: a) il trenta per cento del corpo elettorale; b) il Consiglio comunale. 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. |