1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di imparzialità e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi. 2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa. 3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 4. Sono caratteri essenziali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi i criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità. 5. L'organizzazione amministrativa è ispirata al principio della separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi Elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai dipendenti considerati apicali nella struttura dell'Ente e comunque ai responsabili dei servizi. 6. Gli uffici comunali si ripartono in aree funzionali, comprensive di più settori, costituenti gli uffici o servizi comunali. |