1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura. 3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione. 4. Ai fini del presente articolo il Comune dispone di uno o più Messi Comunali, ai quali il Sindaco attribuisce, con proprio decreto, la qualifica di Notificatore. |