Comuni Italiani Art. 11 - Commissioni. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Art. 11 - Commissioni
1- Il Consiglio comunale può istituire Commissioni permanenti o temporanee.

2- Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione ed il sistema di rappresentanza.

3- Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4- Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 10 - Sessioni e Convocazioni
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