Comuni Italiani Art. 31 - Unione di Comuni. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo IV - Attività Amministrativa
Art. 31 - Unione di Comuni
1- Il Comune può costituire un'Unione con altri Comuni limitrofi per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2- L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3- Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'Unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

4- Il regolamento dell'Unione:
a) può prevedere che il Consiglio dell'Unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
b) contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con i Comuni.

 
Altri Articoli:
Art. 31 Bis - Accordi di Programma
Art. 30 - Funzionamento Convenzioni - Consorzi
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