Comuni Italiani Art. 37 - Petizioni. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo VI - Istituti di Partecipazione
Art. 37 - Petizioni
1- Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva (non me di 150 elettori) agli organi dell' Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2- La petizione é esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

3- Se il termine previsto al comma 2° non é rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione contenuto della petizione. Il Sindaco é comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4- La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, del quale é garantita la comunicazione al soggetto proponente.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Proposte
Art. 36 - Istanze
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