Comuni Italiani Art. 39 - Referendum. Statuto Comunale di Lombriasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini lombriaschesi

Statuto Comune di Lombriasco

Titolo VI - Istituti di Partecipazione
Art. 39 - Referendum
1- Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontą che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2- Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono gią state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3- Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 30% del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale, con maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4- Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilitą, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalitą organizzative della consultazione.

4- In ogni caso le consultazioni non potranno aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

 
Altri Articoli:
Art. 40 - Effetti del Referendum
Art. 38 - Proposte
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