Comuni Italiani Art. 18 - Deleghe ed Incarichi. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini

Statuto Comune di Massello

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Istituzionali
Art. 18 - Deleghe ed Incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie azioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce, salvo che nell'atto di delega relativo ad un settore specifico non venga diversamente previsto.

6. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Vicesindaco
Art. 17 - Attribuzioni Organizzative
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