Comuni Italiani Art. 30 - Convenzioni. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini

Statuto Comune di Massello

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo III - Servizi
Art. 30 - Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana o con i loro enti strumentali.

2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.

3. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

 
Altri Articoli:
Art. 31 - Consorzi
Art. 29 - Rapporti con la Comunità Montana
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