Comuni Italiani Art. 40 - Referendum. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini

Statuto Comune di Massello

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo III - Servizi
Art. 40 - Referendum
1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum:
a) per la modifica dello statuto;
b) in materia di tributi locali e di tariffe;
c) su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
d) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

3. Soggetti promotori di referendum possono essere:
a) il 45% del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale, a maggioranza di 2/3 dei consiglieri in carica;

4. Il regolamento disciplinerà i requisiti di ammissibilità, i tempi e le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative e la verifica della regolarità della presentazione delle firme.

5. Il referendum sarà valido solo se avrà partecipato alla votazione oltre il 50% degli aventi diritto.

 
Altri Articoli:
Art. 41 - Effetti del Referendum
Art. 39 - Associazioni ed Organismi di Partecipazione
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