Comuni Italiani Art. 8 - Commissioni. Statuto Comunale di Massello (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini massellini

Statuto Comune di Massello

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Istituzionali
Art. 8 - Commissioni
1. Il Consiglio, al fine di migliorare la propria funzionalità, può avvalersi di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, con compiti consultivi o referendari delle quali possono far parte membri esterni nelle materie oggetto di esame, senza diritto di voto.

2. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno Commissioni speciali di indagine o di inchiesta sull'attività dell'amministrazione con composizione proporzionale ai componenti di tutti i gruppi consiliari regolarmente costituiti.

3. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella medesima seduta di istituzione della commissione.

4. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture ed il personale dell'ente messo a sua disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

5. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da amministratori e funzionari che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio e sono tenuti a fornire ogni atto richiesto.

 
Altri Articoli:
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