Comuni Italiani Art. 16 - Emendamenti. Statuto Comunale di Montaldo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaldesi

Statuto Comune di Montaldo Torinese

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Art. 16 - Emendamenti
Ogni Consigliere ha facoltà di presentare uno o più emendamenti e sottoemendamenti ad ogni provvedimento in discussione.

L'emendamento consiste in modificazioni (sostituzioni, soppressioni, aggiunte, rielaborazioni) del testo che forma oggetto della discussione.

Il sottoemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Sindaco presidente prima della fine della discussione di una proposta o delle singole parti di essa alle quali si riferiscono.

A tal fine il Presidente della seduta può concedere un breve termine per la loro stesura; è tuttavia ammessa la forma verbale per modificazioni di lieve entità.

Gli emendamenti che non si limitano a modifiche formali del provvedimento sono soggetti ai pareri prescritti dall'art.53 della Legge 142/90.

 
Altri Articoli:
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