Comuni Italiani Art. 3 - Sede delle Riunioni. Statuto Comunale di Montaldo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaldesi

Statuto Comune di Montaldo Torinese

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Art. 3 - Sede delle Riunioni
Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nell'apposita sala della Sede comunale.

In caso di necessità o per la trattazione di particolari argomenti la Giunta può, con deliberazione motivata, disporre che la seduta del Consiglio si svolga in altro luogo, sempre che possa essere assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri possa essere garantito il normale esercizio delle proprie funzioni.

Delle sedute del Consiglio fuori della sede comunale il Sindaco deve dare notizia al pubblico mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Presidenza delle Sedute
Art. 2 - Il Consiglio Comunale
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