Comuni Italiani Art. 31 - Convocazione e Funzionamento. Statuto Comunale di Montaldo Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaldesi

Statuto Comune di Montaldo Torinese

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Art. 31 - Convocazione e Funzionamento
Assegnati gli argomenti da trattare da parte del Sindaco, il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Se il Presidente ritiene che la materia da trattare richieda più di una seduta, può fissare con la convocazione per la prima seduta anche la data delle sedute successive.

La convocazione deve essere fatta a cura del Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da comunicarsi ai Commissari almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la seduta. In casi del tutto eccezionali e per particolari motivi di urgenza la convocazione può essere comunicata il giorno prima di quello fissato per la seduta.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati anche al Sindaco ed all'Assessore competente sulla materia da trattare, nonché all'eventuale Consigliere proponente della deliberazione, qualora non facciano parte della Commissione. In tale caso essi hanno il diritto, e se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni, ovviamente senza diritto di voto.

Con l'autorizzazione del Presidente i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti possono farsi assistere da esperti che relazionino sugli argomenti in esame. Essi non hanno facoltà di voto, né di intervento e debbono lasciare la sala delle riunioni, su invito del Presidente, qualora si tratti di questioni concernenti persone.

Le Commissioni Consiliari Permanenti, allo scopo di acquisire tutti gli elementi necessari all'espletamento dei loro compiti, possono procedere all'audizione di funzionari dell'Amministrazione Comunale, ovvero degli Amministratori e dei dirigenti di Enti od Organismi dipendenti dal Comune, dandone in questi casi tempestiva comunicazione al Sindaco. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.

Le decisioni sono valide allorché siano adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 
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