1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge i compiti non riservati dalla legge al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario o ai funzionari dirigenti. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio. 2. La Giunta individua nei propri atti lo scopo e gli obiettivi che con essi si intendono perseguire, quando ciò non risulti dalla natura dell'atto medesimo o non si tratti di atti consecutivi ad altri che già. contengano i suindicati elementi, e fissa inoltre i criteri cui dovranno attenersi gli uffici per l'esecuzione. 3. La Giunta è composta dal Sindaco e da quattro assessori da esso nominati. 4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in difetto, dal Vicesindaco o, in difetto anche di quest'ultimo, dall'assessore più anziano di età. 5. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno due assessori, oltre al Sindaco. 6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci. 7. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. 8. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da un documento con il quale la Giunta riferisce sulle proprie attività. 9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. |