Comuni Italiani Art. 25 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Montalto Dora (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaltesi

Statuto Comune di Montalto Dora

Capo V - Partecipazione Popolare
Art. 25 - Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico, con il compito di vigilare sull'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione del Comune, delle istituzioni, aziende speciali ed enti dipendenti o controllati dal Comune o che siano concessionari di servizi comunali.

2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti, tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Le designazioni alla carica di difensore civico possono essere formulate da singoli, associazioni, enti pubblici e privati secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e sulla partecipazione.

4. Il difensore civico resta in carica quattro anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta.

5. Il Consiglio Comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico per la sua rielezione. In caso di vacanza dell'incarico la convocazione deve avvenire entro trenta giorni.

 
Altri Articoli:
Art. 26 - Attribuzioni del Difensore Civico
Art.24 - Presentazione delle Istanze, Petizioni e Proposte e Loro Decisione
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