Comuni Italiani Art. 7 - Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Montalto Dora (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaltesi

Statuto Comune di Montalto Dora

Capo II - Organi
Art. 7 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Esso controlla l'operato della Giunta così da garantirne la rispondenza del programma approvato.

3. L'Elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione sono regolati da legge, alla quale si fa anche riferimento in ordine alla presidenza, alle modalità di convocazione ed alla validità delle sedute.

4. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive sedute per le quali l'art. 8 III comma del presente Statuto preveda la convocazione con cinque giorni di anticipo ed in una delle quali sia prevista l'approvazione del Bilancio Preventivo o del Conto Consuntivo è dichiarato decaduto. Quando la giustificazione non risulti attestata nel verbale della seduta, il Sindaco notifica al consigliere la contestazione ai fini della proposta di decadenza, con invito a presentare le proprie deduzioni nel termine dei successivi dieci giorni. Sulla proposta di decadenza si pronuncia il Consiglio comunale.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.

6. Ove non sia diversamente disposto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti.

7. I verbali delle sedute, redatti dal Segretario, nonchè le deliberazioni sono sottoscritti dal Sindaco - Presidente e dal Segretario.

8. Il Consiglio Comunale esercita le competenze di cui all'art. 32 Legge 8.6.1990 n. 142.

9. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi.

10. Il regolamento sui lavori del Consiglio Comunale stabilisce il numero ed i criteri di composizione delle commissioni permanenti garantendo la rappresentatività.

11. Le commissioni hanno funzione consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento.

12. Il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di interessi oggetto di esame.

13. All'atto della costituzione, dovrà essere stabilito l'ambito di operatività della commissione speciale, avente funzione consultiva, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori.

 
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